la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'onere   derivante  dall'applicazione  dell'art.  6  della  legge
regionale 21 aprile 1977, n. 19; dell'art. 5 della legge regionale 14
novembre  1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre
1983, n. 60, recanti: "Provvidenze a favore dei nefropatici e per  il
potenziamento  dei  servizi di dialisi domiciliare", e' valutato, per
l'anno 1987, in L. 1.200.000.000.